Logo
Società Dante Alighieri
Comitato di Berna
header
dw
Profilo storico
Statuto del Comitato
Assemblee
Qualità di membro
Modulo d'iscrizione
 
top
chi
down
Comitati
Notizie
top
chi
down
Scuola






Dante Alighieri
S t a t u t o
Società Dante Alighieri - Berna Regolamento approvato dall'Assemblea generale dei soci del 24 febbraio 1984
 


Art. I
Costituzione e scopo È costituito a Berna (in conformità degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero) un Comitato della Società Dante Alighieri. Il Comitato ha lo scopo di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiana, di ravvivare i legami spirituali degli Italiani in Svizzera con la madre patria e di alimentare tra gli Svizzeri l’amore ed il culto per la civiltà italiana.

Art. 2
Attività Le finalità del Comitato sono conseguite mediante la scuola, i corsi di lingua e di cultura, la biblioteca, le conferenze, manifestazioni artistiche, i premi, le borse di studio, le escursioni culturali ed ogni altra idonea iniziativa.

Art. 3
Soci Possono far parte del Comitato le persone e gli enti pubblici e privati che accettino il presente regolamento e lo statuto della Società, indipendentemente da ogni particolarità nazionalità, confessione o ideologia politica. I soci si suddividono in ordinari (singoli o con consorte), studenti, sostenitori e benemeriti.

Art. 4
Ammissione Le domande di ammissione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo, che ne decide.

Art. 5
Anno sociale I soci fanno parte del Comitato per l’intero anno sociale ed il loro impegno s’intende tacitamente rinnovato, se non viene disdetto, per iscritto, entro il mese di dicembre.

Art. 6
Decadenza La decadenza dalla qualità di socio può essere dichiarata per morosità, per indegnità e per atti in contrasto con i fini della Società. Essa viene decisa dal Consiglio Direttivo, ma il socio ha diritto di appellarsi all’assemblea.

Art. 7
Mezzi finanziari I mezzi finanziari del Comitato sono costituiti dai contributi dei soci, dai sussidi del Comitato Centrale, dai proventi della scuola e delle manifestazioni e da eventuali offerte di privati.

Art. 8
Quote Le quote sociali sono proposte, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo e fissate dall’Assemblea. Esse vanno versate,di regola, entro i primi tre mesi dell’anno e, dai soci nuovi, entro tre mesi dall’ammissione. In seguito al versamento della quota sociale, ogni socio avrà diritto alla tessera del Comitato.

Art. 9
Assemblea Il Comitato si riunisce in Assemblea ordinaria, una volta l’anno, entro il 31 marzo, e, in Assemblea straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando almeno un quinto dei soci ne faccia richiesta scritta e motivata. Le riunioni dell’Assemblea vengono annunciate ai soci con invito personale.

Art 10
Elezioni L’Assemblea ordinaria dei soci provvede all’elezione di 11 Consiglieri e, con altra votazione, del Presidente e di due o tre revisori dei conti. Essa ha facoltà di conferire a persone beneme- rite il titolo di Presidente o di Consigliere onorario. I membri del Consiglio direttivo e i revisori dei conti rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 11
Deliberazioni Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando ottengono la metà più uno dei voti dei soci presenti. La maggioranza dei due terzi dei votanti è invece necessaria per le modifiche al Regolamento, per l’eventuale scioglimento del Comitato e per decidere dell’esclusione o meno di un socio che abbia fatto ricorso.

Art. 12
Votazioni Le votazioni vengono fatte, di regola, per alzata di mano, a meno che un quinto dei soci presenti richieda il voto segreto.

Art. 13
Incarichi Il Comitato è diretto ed amministrato da un Consiglio Direttivo composto di un presidente e di 11 Consiglieri. Il Consiglio stesso nomina uno o due Vice-Presidenti, il Segretario ed il tesoriere. Ha inoltre facoltà di distribuire altre cariche. Potranno essere chiamati a far parte del Consiglio Direttivo, ma solo con voto consultivo, i membri onorari del Comitato

Art. 14
Competenze Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente o di chi ne fa le veci. Le sue deliberazioni sono valide quando siano presenti almeno la metà dei membri effettivi ed ottengono almeno la metà più uno dei voti. In caso di parità dei voti, la decisione spetta al Presidente. I membri del Consiglio Direttivo sono tenuti a giustificare la loro eventuale assenza dalle riunioni. La corrispondenza del Consiglio dovrà portare la firma del Presidente o di chi ne fa le veci, mentre le operazioni finanziarie saranno eseguite dal Presidente o dal Tesoriere.

Art. 15
Completamento del Consiglio Quando il numero dei membri del Consiglio Direttivo sia ridotto a meno di sei, il Consiglio stesso convocherà un’Assemblea straordinaria dei soci per l’elezione dei membri mancanti.

Art. 16
Patrimonio Il patrocinio del Comitato deve essere impiegato per gli scopi per cui è stato costituito.

Art. 17
Scioglimento In caso di scioglimento del Comitato, i beni patrimoniali dello stesso devono essere messi a disposizione dell’Amministrazione Centrale della Società Dante Alighieri a Roma, in conformità all’art. 73 delle Norme regolamentari della Società per l’esecuzione dello Statuto sociale.

Art. 18
Validità Il presente regolamento interno del Comitato di Berna è stato approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci del 24 febbraio 1984 e sostituisce quello in data 14 gennaio 1951.

-----------------------------------------
Berna, marzo 1984


topdx
top
down
Sede centrale - ROMA
Pubblicazioni
 
 
 
 
 
 
chi
down
Sei il visitatore n°
Ultimo Aggiornamento 11 Marzo 2006

 

Scrivi